UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Regolamento

27 Settembre 2016
Regolamento dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia e della sua Consulta
 
REGOLAMENTO DELL'UFFICIO NAZIONALE
PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA
E DELLA SUA CONSULTA
(approvato dalla PRESIDENZA DELLA CEI, Roma, 21 settembre 1992)
 
Art. 1 (Istituzione) - L'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia è stato istituito dal Consiglio episcopale permanente nella sessione del 6-9 ottobre 1986.
 
Art. 2 (Finalità) - L'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia ha la finalità di promuovere e coordinare, a servizio delle Chiese particolari, l'azione pastorale a favore del matrimonio e della famiglia e l'evangelizzazione della cultura della vita umana, con speciale riguardo alla procreazione responsabile e alla difesa della vita fin dal concepimento.
 
Art. 3 (Rapporti) - L'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia fa parte della Segreteria generale della CEI, dipende giuridicamente dal segretario generale e opera in collegamento con gli altri uffici, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla presidenza e indicate in questo regolamento.
 
Art. 4 - L'Ufficio inoltre collabora con la Commissione episcopale per la famiglia, con le Chiese particolari, come pure con le istituzioni e gli organismi cattolici che operano a favore della famiglia in Italia e nelle sedi internazionali, specialmente europee.
 
Art. 5 (Compiti) - I compiti dell'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia riguardano:
 - la pastorale familiare, in quanto forma particolare e specifica della pastorale della Chiesa;
 - l'evangelizzazione del matrimonio, in ordine alla sua preparazione, alla celebrazione del sacramento, alla vita e alla missione dei coniugi che da esso procede;
 - la procreazione responsabile, la difesa e la promozione della vita umana fin dal concepimento;
 - la preparazione e la promozione della Giornata annuale per la vita;
 - la conoscenza dei movimenti culturali e di opinione più rilevanti circa la concezione e il ruolo della famiglia e circa il diritto alla vita, dal concepimento fino al suo termine naturale;
 - la documentazione e l'attenzione critica in ordine alla politica familiare e alle iniziative legislative riguardanti la famiglia e la tutela del diritto alla vita fin dal concepimento;
 - il servizio per un coordinamento della pastorale familiare nelle regioni e nelle diocesi.
 
Art. 6 (Struttura) - L'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia è composto da un direttore e da eventuali altri collaboratori.
Il direttore dell'ufficio è nominato dal Consiglio episcopale permanente, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Eventuali altri collaboratori sono nominati dal segretario generale della CEI, sentita la presidenza, secondo le necessità di servizio dell'ufficio medesimo.
 
Art. 7 (Consulta) - L'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia si avvale dell'apporto di una Consulta nazionale composta da una coppia di coniugi e da un sacerdote per ciascuna regione ecclesiastica, nominati dalla rispettiva conferenza episcopale regionale, e da altri membri nominati dal segretario generale della CEI.
 
Art. 8 - I membri della Consulta durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
 
Art. 9 - La Consulta è convocata e presieduta dal direttore dell'Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia.
La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno.
 
Art. 10 - La Consulta concorre con pareri e contributi all'attuazione dei compiti dell'ufficio.
 
Art. 11 - L'Ufficio nazionale può avvalersi del contributo anche di gruppi di lavoro, formati da membri della Consulta e da altri esperti.